Art. 1.
(Definizione).

      1. I cittadini italiani possono liberamente associarsi in partiti politici ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione.
      2. Per partiti politici, di seguito denominati «partiti», si intendono le associazioni di uomini e di donne accomunati da una medesima finalità politica ovvero da una comune visione su questioni fondamentali della gestione dello Stato e della società o anche solo su temi specifici e particolari.
      3. All'atto della costituzione del partito, i soci fondatori depositano il nome, il simbolo e il progetto presso la segreteria dell'Autorità indipendente di controllo di cui all'articolo 3.